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STATUTO

SOCIETA’ ITALIANA DI MONTAGNATERAPIA

(approvato dall’assemblea straordinaria del 27 aprile 2023)

 

TITOLO I – COSTITUZIONE E PATRIMONIO

Articolo 1. Costituzione

È costituita la SIMonT Italiana di Montagnaterapia (SIMonT). La SIMonT è una SIMonT scientifica multispecialistica e multiprofessionale, aperta anche a volontari e pazienti che si riconoscano nelle sue finalità.

La SIMonT è costituita nel quadro normativo disegnato dal decreto del Ministro della salute del 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.

La SIMonT non ha scopo di lucro.

La sede legale della SIMonT è presso il Presidente pro tempore.

Articolo 2. Scopo e attività

La SIMonT è costituita al fine di:

  1. promuovere il costante aggiornamento degli associati e di operatori sociosanitari ed educatori in generale nelle attività di Montagnaterapia (MT), in particolare nello studio e comprensione dell’influenza dell'ambiente culturale, fisico ed economico della montagna e dell’ambiente naturale sulle patologie e sul benessere psicofisico e culturale delle persone;

  2. sviluppare e approfondire competenze e abilità cliniche, educative, tecniche e manageriali con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle attività di MT;

  3. sviluppare e diffondere, anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni pubbliche e private, linee guida percorsi diagnostico-terapeutici, al fine di promuovere la qualità delle attività di MT;

  4. valorizzare la montagna e l’ambiente naturale come contesto sano e positivo nel quale trovare risorse per sviluppare e rinforzare le abilità di ognuno per una vita piena e consapevole, favorire l’integrazione e l’inclusione sociale ed abbattere il pregiudizio;

  5. utilizzare la montagna e l’ambiente naturale come strumenti di salute per favorire la crescita e l’autonomia del singolo e del gruppo.

  6. promuovere e condurre attività di MT, definita come metodologia terapeutica, riabilitativa e socio-educativa, finalizzata alla prevenzione in senso lato, ed alla cura o educazione di individui emotivamente, fisicamente o culturalmente fragili, a rischio o in stato di esclusione sociale, anche in collaborazione con Enti pubblici e organizzazioni private, in particolare con il SSN, il Club Alpino Italiano con i suoi organi tecnici centrali e regionali e le sue articolazioni territoriali, le SIMonT scientifiche e altre associazioni.

  7. promuovere ed effettuare attività escursionistica, arrampicata sportiva (sia out-door che in-door) e altre pratiche sportive e non, legate al mondo della montagna e dell’ambiente naturale, nel quadro di programmi definiti di MT e con finalità sociosanitarie od educative;

  8. promuovere ed organizzare, in prima persona o con altri soggetti o per conto di altri soggetti, attività di studio, ricerca e formazione nelle discipline socio sanitarie ed educative utili ai progetti di MT; 

  9. promuovere ed organizzare, in prima persona o con altri soggetti o per conto di altri soggetti, attività di studio e ricerca nell’ educazione ambientale quale strumento per la conservazione ed il rispetto dell’ambiente montano e naturale in genere; 

  10. progettare, realizzare, anche per conto terzi, e partecipare ad eventi, manifestazioni, percorsi formativi e qualsiasi altra iniziativa che promuova le attività di MT, e che faciliti occasioni di scambio e confronto tra quanti operano nel settore con altre realtà interessate a perseguire le medesime finalità.

  11. pubblicare riviste, libri, siti web ed ogni altra tipologia di strumento utile a divulgare e perseguire le finalità associative; in particolare il sito web costituirà il mezzo principale di diffusione e coinvolgimento dei soci nell’attività della SIMonT; sul sito web verranno pubblicati i bilanci preventivi, consuntivi  e gli incarichi retribuiti; il Consiglio direttivo nominerà un curatore del sito con il compito di curarne il continuo aggiornamento.

  12. ogni altra azione non in contrasto con il presente statuto e corrispondente alle finalità di promozione culturale, scientifica, professionale, di tutela e sviluppo della persona e della collettività nell’ambiente naturale.

 

La SIMonT come soggetto giuridico, ed i suoi legali rappresentanti, sono del tutto autonomi e indipendenti, non gestiscono attività imprenditoriali né partecipano ad alcuna di esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

 

La SIMonT non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.[PP1] 

Articolo 3. Articolazione territoriale

La SIMonT è articolata in Aree geografiche, che includono una o più regioni.

Le Aree sono:

  1. Nord Ovest, comprendente Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

  2. Lombardia        

  3. Trentino Alto Adige

  4. Nord Est, comprendente Veneto e Friuli Venezia Giulia

  5. Centro Nord, Emilia Romagna e Marche

  6. Toscana

  7. Centro Italia, comprendente Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise

  8. Sud, comprendente Campania, Calabria, Sicilia , Puglia e Basilicata

  9. Sardegna

Le Aree si organizzano liberamente nel rispetto del presente statuto. Le Aree compilano una relazione annuale sulla loro attività.

Le Aree nominano un Delegato con modalità decise in modo autonomo, con gli unici vincoli della durata del mandato di tre anni e del limite di due mandati consecutivi. Qualora un Delegato, per qualsiasi motivo, cessi la sua funzione prima della decadenza naturale, l’Area ne eleggerà un altro il cui mandato comincerà a tutti gli effetti dalla data di nomina.

Le Aree attivano un loro programma di formazione per operatori, volontari, tecnici ed altre figure.

Articolo 4. Bilancio e patrimonio

Il bilancio della SIMonT è costituito dai versamenti volontari dei soci, dalle quote sociali, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

I contributi volontari devono essere accettati dal Consiglio direttivo.

Il patrimonio è costituito dal capitale iniziale versato e da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà della SIMonT, da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore della SIMonT prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del Consiglio direttivo. Le somme mutuate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

 

TITOLO II – ORGANI DELLA SIMonT E NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 5. Gli associati

Il numero dei soci è illimitato. Si distinguono soci ordinari, soci volontari, soci onorari e soci istituzionali. Possono diventare soci volontari anche persone che traggono benefici dai programmi di MT.

I soci debbono riconoscersi nel presente statuto e condividerne gli scopi e gli ideali senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età o appartenenza etnica. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi della SIMonT ed il rispetto della civile convivenza.

Possono diventare soci ordinari professionisti ed operatori del settore sanitario, sociale ed educativo. Possono diventare soci volontari i tecnici e professionisti della montagna o dell’ambiente naturale e chiunque voglia partecipare alle attività della SIMonT. Possono diventare soci istituzionali enti istituzionali o del terzo settore senza scopo di lucro. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati ordinari. Può essere socio onorario chi abbia eccezionali meriti nei campi di attività della SIMonT o le abbia dato un particolare sostegno economico, logistico, organizzativo. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquisisce su delibera del Consiglio direttivo.

Hanno diritto a diventare soci tutti soggetti in possesso dei requisiti   previsti   dallo   statuto, come definiti nel comma precedente, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario   nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale di soggetti giuridici pubblici o privati.

Tutti i soci rendono pubblici attraverso dichiarazioni scritte al Consiglio direttivo possibili conflitti di interesse tra loro condizioni o attività e la SIMonT. I soci che hanno dichiarato un possibile coonflitto di interesse non possono assumere cariche sociali.

I soci vengono elencati in un apposito registro e sono tenuti al pagamento della quota annuale. Lo stato di socio dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative della SIMonT. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Ogni socio fa riferimento ad una ed una sola Area di sua scelta.

L’ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al Consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice dei membri entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima in occasione della loro prima riunione. I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota relativa all’anno di iscrizione.

I soci ordinari ed i volontari tecnici e professionisti della montagna potranno svolgere attività su base retribuita verso la SIMonT, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione particolari attività, per esempio corsi di formazione. In questo caso, tra SIMonT ed il socio (come con qualunque altro prestatore professionale) si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Articolo 6. Contributi e quote associative

I contributi si distinguono in ordinari, o quote associative, e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale di esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari possono essere differenziati per tipologia di associato. 

I contributi sono dovuti ad ogni anno sociale entro il mese di febbraio, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della SIMonT ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo sospende il socio dall’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione della partecipazione a tutte le forme ed iniziative di vita sociale. Il socio che non adempie al versamento della quota entro il 31 dicembre manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo.

Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili.

L’entità dei contributi ordinari e straordinari è stabilita dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può decidere una riduzione della quota per alcuni soci.

Articolo 7. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione o recesso, per le persone fisiche, ed estinzione, esclusione o recesso per gli enti. Ogni socio potrà recedere in ogni momento dalla SIMonT, comunicando la sua volontà al Consiglio direttivo in forma scritta.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

  • per mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre;

  • per svolgimento di attività in contrasto con i fini della SIMonT;

  • per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti;

  • per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento della SIMonT;

  • per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale;

  • in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, come la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità della SIMonT, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori.

I casi di esclusione sono valutati nel merito dal Consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso volontario non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

La qualità di socio non è cedibile né trasmissibile. Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Articolo 8. Organi della SIMonT

Sono organi della SIMonT:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vicepresidente;

  • il Segretario;

  • il Comitato scientifico

  • il Collegio dei Probiviri, attivato qualora si renda necessaria la sua istituzione a termini di legge;

  • il Collegio dei revisori, od il Revisore, attivato il primo qualora si renda necessaria la sua istituzione a termini di legge.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate nell’espletamento dei lori incarichi e delle loro funzioni.

Tutti gli organi della SIMonT, tranne l’Assemblea, il Segretario e il Comitato scientifico, sono elettivi.

Nessun membro delle cariche sociali ha subito sentenze di condanna passate in giudicato   in   relazione    all’attività di SIMonT.

Articolo 9. L'Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano della SIMonT. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea degli associati è convocata a cura del Presidente anche fuori dalla sede sociale, mediante l’invio di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica - a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

L’Assemblea può essere tenuta anche per teleconferenza.

Ciascun socio ha diritto a partecipare all’Assemblea nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 8 giorni della riunione. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno.

L’Assemblea, nei termini del presente statuto:

  • approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell’avanzo o del disavanzo di gestione;

  • decide l’approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

  • elegge il Presidente ed il Vice Presidente

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7;

  • elegge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;

  • approva le linee generali del programma di attività;

  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo della SIMonT, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

  • delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della SIMonT, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente constata il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Per le riunioni Assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto di voto i soci iscritti che versano la quota associativa, in regola con i versamenti ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ogni associato, sia persona fisica che ente, ha diritto ad un solo voto. È possibile delegare ad un altro socio la propria presenza in Assemblea. Nessuno può ricevere più di una delega e nessuno può esprimere più di due voti nel caso sia anche il legale rappresentante di un socio istituzionale.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati pari ad almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in Assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o con altro mezzo stabilito di volta in volta dal Presidente. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio direttivo o la maggioranza degli associati presenti, Nel caso di votazione a scrutinio segreto potranno votare solo i soci presenti fisicamente e non quelli eventualmente collegati con mezzi elettronici se questi ultimi non danno questa possibilità.

Per quanto non previsto si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile.

Art. 10. L'Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto e dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea straordinaria può essere tenuta anche per teleconferenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie straordinarie e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della SIMonT, con una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 del numero totale degli iscritti.

Art. 11. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai coordinatori delle Aree, eletti secondo quanto previsto all’articolo 3, dal Presidente e dal Vice presidente. Il Segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Sono cause di incompatibilità con la carica di Coordinatore/Consigliere quelle previste dall'art. 2382 del codice civile.

Al Consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SIMonT. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'Assemblea. Esso stabilisce, in base ai deliberati degli associati la linea di azione della SIMonT.

Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno anche per teleconferenza.

In via esemplificativa, e non esaustiva, il Consiglio direttivo dovrà:

  • elaborare le proposte e provvedere alla stesura degli atti da presentare all’Assemblea;

  • dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

  • predisporre il bilancio consuntivo della SIMonT, ed eventualmente, anche quello preventivo;

  • redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • stabilire le previsioni di spesa;

  • rappresentare le istanze dei soci;

  • vagliare le domande e deliberare l’ammissione di nuovi soci;

  • deliberare, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci;

  • decidere il luogo delle riunioni dell’Assemblea;

  • deliberare sull’adesione e partecipazione della SIMonT ad Enti ed Istituzioni.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il Consiglio direttivo – per il raggiungimento degli scopi sociali della SIMonT - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l’obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un’Assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull’attività amministrativa.

Il Consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del Presidente della SIMonT. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l’esecuzione di compiti specifici. Il Consiglio direttivo può convocare l'Assemblea dei soci per sottoporre gli atti del Presidente a giudizio di revoca.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice e voto palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio direttivo non sono possibili deleghe.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 12. Il Presidente ed il Vice Presidente

Al Presidente e al Vice Presidente spetta in via disgiuntiva la rappresentanza legale e la firma sociale della SIMonT.

Il Presidente rappresenta legalmente la SIMonT di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dalla SIMonT e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso.

Le cariche di Vice Presidente e Presidente sono eletti dall’Assemblea con voto segreto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato.

Il Presidente ed il Vice Presidente afferiscono a Aree differenti.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e gli subentra in caso di dimissioni od impedimento definitivo o temporaneo. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo gli subentrerà completando sia il mandato in corso che il successivo. In caso di impedimento definitivo del Vice Presidente il Consiglio direttivo ne eleggerà uno nuovo per il corso del mandato. In questo caso, il suo successivo passaggio alla carica di Presidente dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile. Nel caso di non ratifica, l’Assemblea eleggerà un nuovo Vice Presidente che completerà il mandato in corso ed il successivo. Se l’elezione coincide con il termine del mandato, ne completerà uno solo.

Il Presidente e il Consiglio direttivo curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presentano il bilancio annuale all'Assemblea per l'approvazione. Il Presidente è tenuto alla trascrizione dell’attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

Il Presidente relaziona all’Assemblea ordinaria sulle linee generali dell’attività amministrativa.

Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle cariche di Presidente e di Vice Presidente.

Articolo 13. Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Consiglio direttivo per le attività amministrative e legali. Stende i verbali, cura i libri della SIMonT e si occupa di ogni altra funzione gli fosse assegnata dal Consiglio direttivo.

Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci.

Articolo 14. Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da cinque persone. Una di queste assume l’incarico di coordinatore del Comitato.

Il Comitato verifica la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica di SIMonT, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato scientifico ed il suo coordinatore sono nominati dal Consiglio direttivo anche fra non soci della SIMonT.

Articolo 15. Il Responsabile di progetto

Ogni socio può proporre un progetto di ricerca o una attività professionale o scientifica conforme ai fini statutari della SIMonT. Il Consiglio direttivo definisce una griglia di informazioni che il progetto deve indicare.

Il progetto viene sottoposto al Consiglio direttivo per l’eventuale approvazione, che dovrà tener conto in particolare degli aspetti di congruità etica.

Ogni progetto deve avere un coordinatore che riferisce annualmente al Consiglio direttivo.

Articolo 16.  L'Organo di controllo

Il Revisore unico od il Collegio dei Revisori sono nominati dall’Assemblea generale degli associati qualora a SIMonT dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Il Revisore Unico o almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull’osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all’Assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale della SIMonT e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L’Assemblea elegge all’interno del collegio dei revisori il Presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Nel caso non ricorressero le condizioni di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, l’Assemblea nominerà un Revisore dei conti scelto fra i soci, anche se non iscritto all’albo con il compito di verificare i movimenti contabili ed il bilancio e ne riferisce all’Assemblea.

Art. 17. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri ed è nominato dall’Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai Probiviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l’Associazione, sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente, che ne dirige l’attività e ne coordina il funzionamento. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il Collegio può avvalersi di pareri legali di esperti. Il ricorso all’autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il Collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

 

TITOLO III – LIBRI SOCIALI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 18. I libri sociali

I libri sociali della SIMonT sono:

  • il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;

  • il libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto dell’ammissione;

  • il libro dei verbali del Consiglio direttivo;

  • il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura del Segretario. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti.

Articolo 19. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio

L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo in Assemblea deve essere presentato dal Presidente entro il 30 marzo dell’anno successivo. L’eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2.

In ogni caso, durante la vita della SIMonT è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

 

TITOLO IV – VARIAZIONI STATUTARIE E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Articolo 20. Variazioni Statutarie

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall’Assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell'Assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

Le variazioni statutarie concernenti la trasformazione, la fusione o la scissione della SIMonT dovranno essere deliberate dalla maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 21. Cause di Scioglimento

La delibera Assembleare di scioglimento a cura dell’Assemblea straordinaria - con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci - nomina un liquidatore e provvede alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento della SIMonT il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti aventi la medesima finalità.

Negli altri casi, la SIMonT si estingue:

  • quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

  • per il venir meno della totalità degli associati;

  • per il raggiungimento o l’impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

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